Vista la propria Ordinanza n. 2550/2007 del 17 Ottobre 2007 con la quale venivano adottati provvedimenti di divieto di transito e divieto di sosta con rimozione forzata eccetto i veicoli degli operatori addetti al commercio su aree pubbliche, in Via Sant'Andrea a Tontoli, nell'area adibita alla sosta di veicoli posta sul lato opposto ai civici 14 - 16 - 18 - 20, perché a seguito di lavori di costruzione di un nuovo plesso scolastico, si era reso necessario spostare da Viottolo di Mezzana il locale mercato settimanale istituito con D.G.C. 13.12.1979 n. 839, approvato con D.G.C. 04.04.1980 n° 271 e confermato con D.G.C. 23.03.1984 n° 193;
vista l'e-mail di richiesta P.G. n. 141124 del 20 Ottobre 2008 con cui il Servizio Attività Economiche ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n. 2550/2007 del 17 Ottobre 2007 fino al 31 Ottobre 2009;
considerato che per sopraggiunti problemi tecnici i lavori di costruzione del sopra citato nuovo plesso scolastico non potranno essere terminati entro la data stabilita del 30 OTTOBRE 2008;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli operatori addetti al commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visti gli att. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.2008 n. 285 N.C.d.S e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che l'Ordinanza n. 2550/2007 del 17 Ottobre 2007 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 31 OTTOBRE 2009, fermo restando tutti gli obblighi, divieti e prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 22 ottobre 2008