Vista la propria Ordinanza n. 1091/2008 del 03 Giugno 2008 con la quale venivano adottati provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata in un tratto di Via delle Gardenie per definire l'area pubblica adibita al commercio ambulante per poter svolgere settimanalmente il mercato rionale di San Giusto, approvato con D.G.C. 04.04.1980 n° 271 e confermato con D.G.C. 23.03.1984 n° 193;
Vista la propria Ordinanza n. 1502/2008 del 30 Luglio 2008 con cui i provvedimenti adottati con la sopra citata ordinanza erano stati prorogati;
vista la richiesta P.G. n. 138237 del 14 Ottobre 2008 con cui il Servizio Attività Economiche ha richiesto la proroga dell'Ordinanza n. 1502/2008 del 30 Luglio 2008 fino al 31 Dicembre 2008;
considerato che per sopraggiunti problemi tecnici i lavori di predisposizione della nuova area mercatale in via delle Gardenie, nella porzione rialzata e perimetrata con catene prospiciente il Centro Sociale Giuseppe Ventrone, non potranno essere terminati entro la data stabilita del 15 OTTOBRE 2008;
rilevata la necessità di adottare provvedimenti permanenti di viabilità, per la sicurezza della circolazione, degli operatori addetti al commercio su aree pubbliche e degli avventori;
visti gli att. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.2008 n. 285 N.C.d.S e del suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
che l'Ordinanza n. 1502 del 30 Luglio 2008 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 31 DICEMBRE 2008, fermo restando tutti gli obblighi, divieti e prescrizioni menzionate nella medesima.
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 15 ottobre 2008