Visto il fax P.G.n.124333 del 18 Settembre 2008, trasmesso dal Servizio Urbanizzazione Primaria, con il quale il Responsabile del Servizio ha chiesto l'emissione di ordinanza permanente per Via Girolamo Frescobaldi;
Visto il Progetto del Settore CC- Mobilità Ambiente e Grandi Infrastrutture del Comune di Prato;
Ritenuto opportuno per disciplinare la la nuova circolazione, in riferimento alla richieta di competenza, istituire provvedimenti permanenenti di viabilità in Via Girolamo Frescobaldi nel tratto compreso tra Via Isidoro del Lungo e Via Giovanni Pieraccioli;
Visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Esecuzione;
che dal giorno 29 Settembre 2008 siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità revocando al contempo i provvedimenti esistenti, in:
1. Provvedimento permanente di viabilità
VIA GIROLAMO FRESCOBALDI
nel tratto compreso tra Via Giovanni Pieraccioli e Via Isidoro del Lungo;
SENSO UNICO con direzione da Via Giovanni Pieraccioli a Via Isidoro del Lungo, apponendo all'intersezione con via Giovanni Pieraccioli su entrambi i lati della strada, conforme idonea segnaletica stradale di: senso unico parallelo;
1.1
all'intersezione con Via Isidoro del Lungo, per i veicoli provenienti dal lato Via Pasquale Villari,
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo: direzione obbligatoria a sinistra;
SENSO VIETATO in direzione Via Giovanni Pieraccioli, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
1.2
DIREZIONE OBBLIGATORIA A SINISTRA apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di obbligo:direzione obbligatoria sinistra.
SENSO VIETATO in direzione Via Giovanni Pieraccioli, apponendo conforme e idonea segnaletica stradale di divieto: senso vietato;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Ai sensi dell'Art. 37 comma 3 del CdS ed Art. 74 del Regolamento Esecutivo del CdS, entro 60 giorni dall'adozione del provvedimento che autorizza la collocazione della segnaletica, è ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet lunedì 29 settembre 2008