Viste le proprie Ordinanze n.2544 del 17.10.2007, n. 2816 del 19.11.2007 e n. 3053 del .12.2007,che prevedevano i seguenti provvedimenti:DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA AMBO I LATI,STRETTOIA ASIMMETRICA A DESTRA E/O A SINISTRA, LIMITE MASSIMO DI VELOCITA'30KM/H, per i lavori di istallazione cantiere per deposito di materiale edile in via Venezia civici 2-4, eseguiti dalla Ditta Guarducci Geom.Mario S.p.A.con sede in Prato via Galcianese n.4;
considerato che per sopraggiunti problemi tecnici e per ulteriori lavori da realizzare a seguito dello stato di avanzamento dei lavori, gli stessi non potranno essere ultimati entro la data stabilita del 01 Febbraio 2008;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e degli addetti alle operazioni, accogliere la richiesta ed adottare provvedimenti temporanei di viabilità.
visti gli artt. 5/comma 3° e 6-7 del nuovo C.d.S. D.L. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione.
che l' ordinanza n.2544 del 17.10.2007, già prorogata con successive ordinanze n. 2816 del 19.11.2007 e n. 3053 del .12.2007, venga ulteriomente prorogata fino al termine dei lavori e comunque non oltre le ore 24:00 del giorno 07 MARZO 2008, fermo restando tutti gli obblighi, i divieti e le prescrizioni menzionate nella medesima;
La ditta esecutrice i lavori, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, mantenendoli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentitosecondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC- Servizio CB Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'art.3 u.c. della Legge 241/90 si precisa che contro il presente atto può essere presentato ricorso alternativamente al TAR competente, ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 gennaio 2008