Vista la propria ordinanza n 1091 del 3 giugno 2008 con la quale venivano adottati provvedimenti di divieto di sosta con rimozione forzata in via delle Gardenie;
Considerato che per sovraggiunti problemi tecnici i lavori stradali in via delle Gardenie non potranno essere terminati entro la data stabilita 01 AGOSTO 2008;
Vista propria ordinanza n. 1091 del 2008 del 13 Febbraio 2008, con la quale erano stati adottati provvedimenti di viabilità per l'area pubblica adibita al commercio ambulante in Via delle Gardenie, ove si svolge settimanalmente il mercato rionale di San Giusto, approvato con D.G.C. 04.04.1980 n° 271 e confermato con D.G.C. 23.03.1984 n° 193;
considerato che con ordinanza n. 961 del 19 Maggio 2008, è stata autorizzata l'esecuzione di lavori di riqualificazione dell'area urbana di via delle Gardenie, per conto del Comune di Prato, eseguiti dall'Impresa Italscavi di Fratelli Alvaro e C. sas, con sede a Scandicci (FI), in via degli Stagnacci snc;
preso atto che si rende necessario provvedere ad uno spostamento temporaneo della summenzionata area adibita a mercato e che il Servizio KC, Attività Economiche, ha ritenuto opportuno autorizzare lo spostamento provvisorio, con Determinazione del Dirigente, n. 1380 del 28 Maggio 2008;
ritenuto opportuno, per la sicurezza della circolazione, per la sicurezza degli operatori e degli avventori, adottare provvedimenti permanenti di viabilità;
visti gli att. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.2008 n. 285 N.C.d.S e del suo Regolamento di Esecuzione;
che l'Ordinanza n 1091 del 03 Giugno 2008 venga prorogata fino al termine dei lavori e comunque no oltre le ore 24:00 del giorno 15 ottobre 2008,fermo restando tutti gli obblighi e tutti i divieti e tutte le prescrizioni menzionate nella medesima;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge. Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 30 luglio 2008