Visto la propria Ordinanza n. 1119 del 05 Giugno 2008 con la quale venivano disposti provvedimenti temporanei di viabilità in piazza San Francesco per consentire l'installazione un maxischermo per la visione degli incontri di calcio della Nazionale Italiana nei giorni 09 - 13 e 17 Giugno 2008 in occasione dei Campionati Europei, così come richiesto con i fax P.G. n. 49879 del 16 Aprile 2008 e P.G. n. 61948 del 12 Maggio 2008 del Dirigente del Servizio Sport Dott.ssa Valentina Pacini;
ritenuto opportuno, a seguito della concomitanza di ulteriori eventi per i quali è stata richiesta la disponibilità d' uso della medesima piazza San Francesco limitatamente alla porzione antistante il Sacrato della Chiesa compreso gli stalli adibiti alla sosta di cicli e motocicli, adottare provvedimenti temporanei di viabilità per la sicurezza della circolazione e dei partecipanti;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'Esecuzione;
1. che sia revocata l'Ordinanza n. 1119 del 05 Giugno 2008;
2. che in Piazza San Francesco, nell'area adibita alla sosta di veicoli soggetta al pagamento di una tariffa stabilita con apposita D.G.C. e gestita dalla società Essegiemme s.p.a., siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
3. che, durante l'adozione dei provvedimenti temporanei di viabilità di cui al punto 2, in via Jacopo Modesti, all'intersezione con via San Jacopo per i veicoli provenienti dal lato della medesima via San Jacopo, sia adottato il seguente provvedimento temporaneo di viabilità:
Il Servizio Sport, organizzatore della manifestazione, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e mantenerli in perfetta efficienza sia di giorno che di notte, per la sicurezza del personale addetto al montaggio e lo smontaggio delle strutture ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
I responsabili della manifestazione adottino tutte le opportune cautele per garantire che la manifestazione si svolga in modo ordinato e conforme ai canoni di sicurezza.
Gli organizzatori garantiscono, se del caso, una costante ed idonea assistenza sanitaria.
Al termine della manifestazione siano rimossi tempestivamente tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro apposto sull'area interessata dalla manifestazione, in particolare lungo il percorso della manifestazione, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Gli organizzatori provvedano preventivamente a concordare con l'azienda ASM le operazioni di ripulitura dell'area interessata in particolare delle strade e relative pertinenze interessate dalla manifestazione, in maniera tale che al termine della stessa queste aree possano essere restituite nelle idonee condizioni di fruizione pubblica.
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
Si evidenzia che la presente non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. , in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione nel rispetto delle disposizioni del Titolo III, art. 116 e ss. del R.D. 6 maggio 1940 n° 635.
In caso venisse ritenuto necessario od opportuno dal Comando di polizia Municipale ai fini della tutela della sicurezza e/o della fluidità della circolazione, gli organi di Polizia Stradale di cui all'art.12 del nuovo codice della Strada potranno disporre diversi comportamenti agli utenti della strada e diverse regolazioni dei flussi veicolari rispetto a quanto sopra indicato, apponendo, se del caso, idonea segnaletica temporanea;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 N.C.d.S., ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 11 giugno 2008