Vista la comunicazione P.G. n. 73045 del 28 Maggio 2008, inoltrata via fax a quest'ufficio dal responsabile del Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato, Dott.ssa Gabriella Martinelli, con cui ha richiesto provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie e/o piazze del centro storico, allo scopo di consentire il trasloco del predetto Servizio, previsto per i giorni 31 Maggio e 01 Giugno 2008;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e degli addetti alle operazioni di trasloco, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);
1.
che dalle ore 06:00 del giorno 31 MAGGIO 2008 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 01 GIUGNO 2008, in:
siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBEDUE I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;
2.
che dalle ore 06:00 del giorno 31 MAGGIO 2008 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 01 GIUGNO 2008, in:
siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:
DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando nel contempo l'attuale senso unico di marcia verso Via San Bonaventura, apponendo conforme idonea segnaletica di pericolo: doppio senso di circolazione;
LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 20 KMH., apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: limite massimo di velocità 20 kmh.;
3.
che siano autorizzati al transito in A.P.U. e Z.T.L. tutti i veicoli utilizzati per tale trasloco, in deroga alle ordinanze n. 348 del 27.02.2008 e n. 391 del 27.02.2008, attualmente vigenti.
Il Servizio Sistema Informativo - CED, esecutore delle operazioni di trasloco, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).
E' fatto obbligo all'esecutore delle operazioni di trasloco, di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 21/comma 4°, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S.;
L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:
Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 29 maggio 2008