Comune di Prato
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Settore QQ - Corpo Polizia Municipale - Ufficio Ordinanze
P.G. 73605/2008

Ordinanza 1075/2008
Trasloco del Servizio CED da Via B. Cairoli e Piazza Buonamici - 31 maggio e 01 giugno 2008.
il dirigente

Vista la comunicazione P.G. n. 73045 del 28 Maggio 2008, inoltrata via fax a quest'ufficio dal responsabile del Servizio Sistema Informativo del Comune di Prato, Dott.ssa Gabriella Martinelli, con cui ha richiesto provvedimenti temporanei di viabilità in alcune vie e/o piazze del centro storico, allo scopo di consentire il trasloco del predetto Servizio, previsto per i giorni 31 Maggio e 01 Giugno 2008;

ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e degli addetti alle operazioni di trasloco, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;

visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e del suo Regolamento d'attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495);

dispone

1.

che dalle ore 06:00 del giorno 31 MAGGIO 2008 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 01 GIUGNO 2008, in:


  • Piazza Buonamici tratto compreso tra il civico 1 ed il civico 4;
  • Piazza Santa Maria in Castello tratto dal civico 1 al civico 15;
  • Piazza Sant'Antonino tratto dal civico 1 al civico 6;

siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA SU AMBEDUE I LATI, apponendo conforme idonea segnaletica stradale di divieto: divieto di sosta su ambedue i lati con pannelli integrativi di validità e di rimozione forzata;


2.

che dalle ore 06:00 del giorno 31 MAGGIO 2008 fino al termine delle operazioni di trasloco e comunque non oltre le ore 20:00 del giorno 01 GIUGNO 2008, in:


  • Piazza Buonamici
  • Piazza Santa Maria in Castello
  • Piazza Sant'Antonino


siano adottati i seguenti provvedimenti temporanei di viabilità:

DOPPIO SENSO DI CIRCOLAZIONE, revocando nel contempo l'attuale senso unico di marcia verso Via San Bonaventura, apponendo conforme idonea segnaletica di pericolo: doppio senso di circolazione;

LIMITE MASSIMO DI VELOCITA' 20 KMH., apponendo conforme idonea segnaletica stradale d'obbligo: limite massimo di velocità 20 kmh.;


3.

che siano autorizzati al transito in A.P.U. e Z.T.L. tutti i veicoli utilizzati per tale trasloco, in deroga alle ordinanze n. 348 del 27.02.2008 e n. 391 del 27.02.2008, attualmente vigenti.


Il Servizio Sistema Informativo - CED, esecutore delle operazioni di trasloco, deve adottare tutti gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione e per la sicurezza del personale addetto ai lavori, ed adottare idonei accorgimenti atti a garantire la sicurezza al passaggio dei pedoni individuando e segnalando il percorso pedonale consentito, secondo quanto previsto dal Nuovo C.d.S. (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285) e dal suo Regolamento di Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495).

E' fatto obbligo all'esecutore delle operazioni di trasloco, di attenersi scrupolosamente a tutte le prescrizioni contenute nel presente atto, ai sensi dell'art. 21/comma 4°, del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S.;

L'efficacia della presente ordinanza è subordinata alle seguenti condizioni:

  1. apposizione della prescritta segnaletica stradale, conforme a quanto disposto dal Titolo II° del D.P.R. 16.12.1992 n. 495, a cura e spese della ditta esecutrice i lavori;
  2. apposizione della segnaletica di divieto di sosta almeno 48 ore prima dell'inizio del divieto stesso;
  3. invio della prescritta dichiarazione di avvenuta apposizione di segnaletica ai sensi della L.445/00, da effettuarsi a mezzo fax al numero 0574/1837700, prima della decorrenza del presente atto;
  4. ostensibilità, sul luogo oggetto della presente ordinanza, della dichiarazione di apposizione della segnaletica, del rapporto di trasmissione della suddetta dichiarazione e di copia dell'ordinanza stessa.

Si informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del N.C.d.S. ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.

Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

Documento firmato in originale e pubblicato su Internet giovedì 29 maggio 2008

Il Dirigente
(Dott. Andrea Pasquinelli)