Allo scopo di consentire lo svolgimento della manifestazione denoniminata "Casale in Festa",promossa dalla Cicoscrizione in collaborazione con la locale Scuola elementare, la sezione della Pubblica Assistenza, la Parrocchia e i circoli Arci Verdi e M.C.L Casale, che si svolgerà nello spazio antistante la Chiesa di San Biagio a Casale dal giorno 6 Giugno al giorno 9 Giugno 2008, come richiesto con Istanza P.G. n.59077 del 07 Aprile 2008;
preso atto che è stata presentata alla debita comunicazione di attività rumorosa all'aperto, ai sensi del Piano di Classificazione Acustica e del relativo Regolamento del Comune di Prato del 13.03.2002;
ritenuto opportuno, per motivi di sicurezza della circolazione e dei partecipanti alla manifestazione ed in previsione della numerosa partecipazione di persone, adottare provvedimenti temporanei di viabilità;
visti gli artt. 5/comma 3° e 7 del nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e del suo Regolamento di Esecuzione;
che dal giorno 06 GIUGNO 2008 al giorno 09 GIUGNO 2008 fino alle ore 9.00 in:
siano adottati i seguenti provvedimenti di viabilità:
Il responsabile dell'organizzazione della manifestazione sportiva, deve adottare tutti gli accorgimenti atti a garantire la sicurezza dei partecipanti, secondo quanto previsto dal nuovo C.d.S. D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 N.C.d.S. e dal suo Regolamento d'Attuazione ed Esecuzione (D.P.R. 16.12.1992 n. 495),
ed in particolare:
dovrà essere impedito ai partecipanti alla manifestazione sportiva di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per altri utenti della strada, collocando se del caso idonei dispositivi di protezione e contenimento;
dovrà essere garantita la salvaguardia della strada e dei relativi manufatti e pertinenze, evitando danni di natura estetico-ecologica alla sede stradale, alla segnaletica e ai relativi manufatti;
gli eventuali danni arrecati dovranno essere immediatamente segnalati all'ente proprietario della strada per i provvedimenti di competenza;
dovranno essere rimossi, al termine della manifestazione, tutti i segnali, cartelli e transenne che siano eventualmente stati posizionati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi.
Si evidenzia che l'Amministrazione Comunale dovrà essere tenuta indenne da qualsiasi richiesta di risarcimento danni, conseguenti la manifestazione.
In ogni caso il presente atto è adottato senza pregiudizio per i diritti dei terzi e con espresso obbligo dell'organizzatore di riparare e/o risarcire, entro i termini fissati dai competenti uffici comunali, tutti i danni a beni dell'amministrazione citata derivati dallo svolgimento della manifestazione, salve ed impregiudicate eventuali sanzioni amministrative, civili e penali.
Si evidenzia, inoltre, che il presente atto non solleva dagli obblighi imposti dal T.U.L.P.S. ,in particolare quelli richiamati dagli artt. 18 e 19 del D.P.R., 616/77 e da tutti gli altri obblighi relativi al collaudo di eventuali strutture o impianti, fermo restando in ogni caso specifico avviso alla Questura circa lo svolgimento della manifestazione ai sensi dell'art. 25 del T.U.L.P.S. (R.D. 18 giugno 1931, n. 773) e dagli artt. 29 e ss. del relativo regolamento di esecuzione (R.D. 6 maggio 1940 n. 635).
Si ricorda che in ogni momento vi è la possibilità di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione, per sopravvenuti motivi di ordine pubblico e di pubblico interesse ovvero di tutela della sicurezza stradale e della circolazione, senza essere tenuti a corrispondere alcun indennizzo.
L'efficacia della presente ordinanza è, inoltre, subordinata alle seguenti condizioni:
S'informa la cittadinanza della presente ordinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.
Il Settore CC - Servizio CB, Mobilità e Traffico e gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, ed a chi altro spetti ciascuno per quanto di propria competenza, sono incaricati, rispettivamente dell'esecuzione e della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.
I contravventori della presente ordinanza saranno puniti a norma di legge.
Ai sensi dell'Art. 3 u.c. della Legge 241/90, si informa che contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR competente ai sensi della L. 1034/71 e successive modificazioni, o al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'Art. 98 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. ed entro 120 gg. a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.
Documento firmato in originale e pubblicato su Internet mercoledì 28 maggio 2008